Quando si parla di assegnazione della casa coniugale
In sede di separazione l’assegnazione della casa coniugale è statuita solo in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ne deriva che nelle separazioni giudiziali di coniugi senza figli il Tribunale adito non dispone l’assegnazione della casa coniugale, mancando i soggetti a tutela dei quali essa è prevista, nulla rilevando sul punto le diverse condizioni economiche delle parti.
In caso di separazione consensuale rimane la possibilità dei coniugi senza figli di accordarsi sull’utilizzo della casa coniugale, prevendendo chi vi rimarrà a vivere (anche in questa ipotesi non si parla di assegnazione).
Sulla revoca dell’assegnazione nel caso in cui i figli cessino la convivenza con il genitore assegnatario dell’immobile si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 23473 del 27/10/2020.
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