agevolazioni prima casa torino

Risposta N. 399/2022 dell’ Agenzia delle Entrate: Le agevolazioni prima casa non decadono con lo spostamento successivo della residenza

Una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione di cui alla lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (sua residenza nell’immobile acquistato con agevolazioni alla data dell’acquisto o entro diciotto mesi da esso) lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui si trova l’immobile non implica la decadenza dall’agevolazione “Prima casa” (cioè, l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00 ciascuna) e non è dovuto il pagamento di altra imposta (così la Risposta n. 399/2022 dell’Agenzia delle Entrate).

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